1. L'assenteismo, anche parziale, della proprietà dal razionale controllo dei terreni montani costituisce grave e crescente pericolo per la conservazione del suolo, la tutela del bosco e del paesaggio, il mantenimento e l'efficienza di opere pubbliche e private e di infrastrutture e servizi.
2. I terreni non razionalmente utilizzati situati nei comuni montani possono essere conferiti in amministrazione alle comunità montane, le quali provvedono alla loro gestione mediante cessione in affitto per attività agricole o comunque compatibili con la finalità di contrastare il fenomeno dell'assenteismo di cui al comma 1. Il conferimento ha la durata minima di dieci anni e può essere rinnovato.
3. I proprietari che conferiscono in amministrazione terreni alle comunità montane per le finalità di cui al comma 2 sono esonerati dal pagamento di ogni imposta gravante sui fondi ceduti e da qualsiasi spesa inerente il contratto d'affitto e hanno diritto a percepire il canone determinato nel rapporto tra comunità montana e affittuario. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il regolamento per l'attuazione del presente articolo; nelle more dell'emanazione del regolamento, le comunità montane adottano un regolamento provvisorio.
4. Le comunità montane, anche su istanza dei comuni, procedono all'individuazione dei terreni dove la proprietà risulta assenteista e all'attuazione delle opere e degli interventi che si rendono necessari.
a) alla predisposizione di un programma di finanziamento per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, anche avvalendosi dei finanziamenti statali in materia di difesa del suolo;
b) alla eventuale definizione, per le diverse tipologie di ambienti e di interventi, delle modalità di rivalsa sulla proprietà assenteista da parte delle comunità montane.